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Sez. 3, Sentenza n. 780 del 19/01/2001 (Rv. 543361 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivi dell'eccezione di parte - Efficacia vincolante - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543361-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

La dichiarazione di estinzione del processo è bensì subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non è vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione potendo egli rilevare di ufficio il fatto estintivo non dedotto, ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)