Sez. L, Sentenza n. 11875 del 09/09/2000 (Rv. 540063 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale tra datore di lavoro e OOSS - Adozione di un unico criterio di scelta costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento - Ammissibilità - Fondamento - Sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali - accordo che la suddetta sentenza costituzionale ha configurato come contratto cosiddetti di gestione (non appartenente quindi ai contratti collettivi cosiddetti normativi contemplati dall'art. 39 della Costituzione) avente, come tale, efficacia diretta solo nei confronti dell'imprenditore stipulante ed incidendo sui singoli lavoratori solo indirettamente - può anche essere unico e costituito dal solo criterio della possibilità di accedere al prepensionamento, in quanto tale criterio consente di formare una graduatoria rigida e può, pertanto, essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)