Sez. L, Sentenza n. 13962 del 26/09/2002 (Rv. 557604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale tra datore di lavoro e OOSS - Adozione di un criterio di scelta diverso da quello legale - Ammissibilità - Limiti - Rispondenza a criteri di obiettività e razionalità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, tra imprenditori e sindacati può intercorrere, secondo quanto indicato dall'art. 5 della legge n. 233 del 1991, un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità; in questo contesto, appare razionalmente adeguato rispetto all'esigenza di attuare una riduzione di personale il ricorso al criterio della prossimità al trattamento pensionistico, giustificato dal minor impatto sociale dell'operazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)