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Sez. L, Sentenza n. 5085 del 03/09/1980 (Rv. 408942 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - INFORTUNIO SUL LAVORO SUBITO DAL DIPENDENTE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - MANCATI GUADAGNI DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - LIMITI - PERSISTENTE PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE NEL PERIODO DI ASSENZA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408942-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - INFORTUNIO SUL LAVORO SUBITO DAL DIPENDENTE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - MANCATI GUADAGNI DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - LIMITI - PERSISTENTE PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE NEL PERIODO DI ASSENZA - RILEVANZA.*

Il datore di lavoro, autore dell'infortunio, subito da un suo dipendente ove abbia pagato la retribuzione nei periodi di assenza del dipendente infortunato non e tenuto al risarcimento del danno derivante dall'illecito nei confronti dello stesso, per mancati guadagni di questo, limitatamente pero alla retribuzione pagata, in quanto tale danno, inteso come pregiudizio patrimoniale ex art 2043 cod civ obiettivamente non esiste. (V 779/79, mass n 396964; (V 3507/78, mass n 392993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)