Sez. L, Sentenza n. 390 del 14/01/2004 (Rv. 569422 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca a seguito di verifica negativa del requisito sanitario - Ripetibilità delle somme indebitamente erogate - Condizionamento alla sospensione cautelativa delle erogazioni - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La revoca dei benefici assistenziali a seguito della verifica negativa del requisito sanitario (nella specie, ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, convertito in l. n. 425 del 1996) determina la ripetibilità delle somme indebitamente erogate, senza che la ripetizione possa ritenersi condizionata alla sospensione cautelativa delle erogazioni prevista dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 (v. ord. Corte cost. n. 448 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)