Sez. L, Sentenza n. 14590 del 14/10/2002 (Rv. 557875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Prestazioni assistenziali - Revoca - Decorrenza effetti - Visita di verifica - Ripetizione indebito dalla data della visita - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
In tema di revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma terzo bis della legge 425/96 (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), essa produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) "dalla data della visita di verifica"; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.
Riferimenti normativi: Legge 21/02/1977 num. 29 art. 3 ter, Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 52 com. 3, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)