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Sez. 1, Sentenza n. 7518 del 04/06/2001 (Rv. 547224 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificabili - Criterio di cui all'art. 5 bis legge 359 del 1992 - Accertamento del valore - Metodo analitico ricostruttivo - Superficie fondiaria - Sottrazione della superficie destinata ad usi pubblici - Sottrazione del valore degli oneri di urbanizzazione - Duplicazione in danno dell'espropriato - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547224-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel quadro del metodo di valutazione analitico - ricostruttivo per la determinazione dell'indennità di esproprio, lo scorporo, dalla superficie complessivamente espropriata all'interno di una zona urbanistica, di una quota destinata a spazi e opere pubbliche, e l'applicazione sulla residua porzione, cosiddetta "fondiaria", strettamente destinata allo sfruttamento edilizio, dell'indice di fabbricabilità, non costituisce duplicazione, in danno del proprietario espropriato, rispetto alla detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo edificato, ai fini dell'accertamento del valore unitario di trasformazione del fondo da moltiplicare per la superficie fondiaria.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)