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Sez. 1, Sentenza n. 11477 del 16/05/2006 (Rv. 590405 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificabili - Criterio di cui all'art. 5 bis legge 359 del 1992 - Accertamento del valore - Metodo analitico ricostruttivo - Indice fabbricativo di riferimento - Assenza di strumento attuativo - Indice territoriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590405-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificatori, l'adozione del metodo analitico-ricostruttivo comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilità (che è riferito alle singole aree specificamente destinate all'edificazione privata dallo strumento attuativo), ma, posto che ai fini dell'esercizio concreto dello ius aedificandi occorre che l'area sia urbanizzata, si deve tener conto dell'incidenza degli spazi all'uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, il che può essere anche espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea - a meno che l'area da valutare non sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale non è necessario lo strumento attuativo, ancorché previsto dallo strumento generale -; in assenza di strumento attuativo la concreta edificabilità deve essere relazionata al rispetto dei rapporti stabiliti dall'art. 3 d.m. 2.4.1968 n. 1444, tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi, da cui deriva l'indice territoriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DM Lavori pubblici 01/04/1968 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)