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Sez. L, Sentenza n. 3331 del 05/07/1978 (Rv. 392763 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE RIGOROSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392763-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE RIGOROSA - ESCLUSIONE.*

Il principio dell'immediatezza, condizionante la validita e tempestivita del licenziamento in tronco per giusta causa, va inteso in senso relativo, e puo essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare. (Conf 1650/77, mass n 385364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)