Sez. 4, Sentenza n. 22863 del 10/02/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 228781 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione degli onorari - Natura dell'impegno professionale - Valutazione di scarsa incidenza sulla posizione processuale dell'imputato - Possibilità di non procedere alla liquidazione del compenso - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato ha sempre diritto ad una retribuzione, dovendo escludersi che il giudice possa negare la liquidazione del compenso ritenendo la non utilità del suo operato ai fini difensivi, dal momento che la sola presenza del difensore è considerata necessaria per lo stesso regolare svolgimento del processo. (In motivazione la Corte ha precisato che l'unico caso in cui l'apprezzamento dell'incidenza dell'attività difensiva svolta può portare all'esclusione della liquidazione di ogni compenso è quello previsto dall'art. 106 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contempla l'ipotesi dell'impugnazione proposta che venga dichiarata inammissibile).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)