Sez. 1, Sentenza n. 13412 del 13/09/2002 (Rv. 557371 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Prodotto alimentare preconfezionato - Differenza dal prodotto preincartato - Luogo dell'imballaggio - Irrilevanza - Conseguenze in ordine all'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione - Fattispecie relativa a prodotto imballato nello stesso luogo di vendita.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
Costituisce "prodotto alimentare preconfezionato" quello che corrisponde alle caratteristiche stabilite dalla disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 109 del 1992 senza che abbia rilievo qualsiasi riferimento al luogo di confezionamento. Ne consegue che tale prodotto, sia esso imballato all'interno dello stesso esercizio di vendita o in un luogo diverso, deve indicare in etichetta il termine minimo di conservazione con la conseguenza che, ai sensi delle lettere "b" e "d" della predetta disposizione normativa, la differenza tra prodotto alimentare "preconfezionato" e prodotto "preincartato" - per il primo dei quali soltanto esiste l'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione - non va individuata in ragione del luogo in cui avviene l'imballaggio, bensì delle caratteristiche dell'imballaggio stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 1 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 1 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)