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Sez. L, Ordinanza n. 28979 del 03/11/2025 (Rv. 676993-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cancellazione retroattiva dalla CNPAF per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676993-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)