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Sez. L - , Sentenza n. 30571 del 22/11/2019 (Rv. 655875 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655875-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)