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Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 02/02/1998 (Rv. 512131 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE | Differenza di età tra adottante ed adottato - Disposizione di cui all'art. 6 della legge 184 del 1983 dopo la sentenza n. 303 del 1996 della Corte costituzionale - Portata interpretativa.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512131-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE

In tema di adozione di minori, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 303 del 1996 relativa alla differenza di età tra adottante ed adottato, non ha affermato che la prima e generale premessa per accedere alla deroga del rigido criterio del divario massimo di età di cui all'art. 6 della legge 184 del 1983 consiste nella eccezionalità della situazione che ha dato origine al rapporto instauratosi tra il minore in stato di abbandono ed i coniugi adottanti, ma ha ritenuto, per converso, legittima tale deroga - pur in via di eccezione alla assoluta rigidità della regola - tutte le volte in cui risulti giudizialmente accertata la corrispondenza tra l'inserimento del minore in quella famiglia adottiva ed il suo preminente interesse, la mancata adozione cagionandogli, per converso, un danno grave e non altrimenti evitabile. Non appare corretta, pertanto, quella interpretazione del "dictum" del giudice delle leggi che ancori la legittimità della deroga "de qua" alla sola ipotesi del superamento di soli pochi mesi del limite quarantennale, nonché alla situazione di "sofferenza eccezionale" del minore derivante dall'allontanamento dall'ambiente in cui si trova, imponendo, al contrario, la sentenza della Corte il solo accertamento che la differenza di età permanga nell'ambito di quella che è solita intercorrere tra genitori e figli (discostandosi in modo ragionevolmente contenuto dal massimo legislativamente previsto, tale ragionevolezza dovendosi valutare in concreto e con riguardo all'allungamento della vita media nonché all'attuale fenomeno di innalzamento dell'età in cui si trova stabile occupazione onde accedere al matrimonio ed al concepimento), nonché la valutazione che l'inserimento in una specifica famiglia adottiva risponda al preminente interesse del minore sotto il profilo della specificità del caso particolare e dell'accertamento in concreto della gravità del danno derivante dall'allontanamento della famiglia di accoglienza (e non anche in base a criteri di astratta possibilità di inserimento in un'altra famiglia).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)