Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 20/05/1997 (Rv. 504533 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Provvedimento di dichiarazione di idoneità all'adozione - Suscettibilità a divenire cosa giudicata - Esclusione - "Jus superveniens" costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1996 - Applicabilità in cassazione - Sussistenza di una precedente dichiarazione di idoneità richiedente una differenza di età non superiore ai 40 anni tra adottanti ed adottato - Irrilevanza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE
Il decreto di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 della legge n. 184 del 1983, costituendo un'abilitazione o autorizzazione rilasciata in base ad una valutazione di idoneità, rientra nell'ambito degli atti di volontaria giurisdizione e, come tale, essendo soltanto reclamabile alla sezione per i minorenni della Corte d'appello (contro il cui provvedimento non è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), non è suscettibile di creare una preclusione da giudicato. Ne consegue che lo "jus superveniens" costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 24 luglio 1996 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quarant'anni l'età dell'adottando) è applicabile anche nel giudizio di cassazione, senza che possa costituire preclusione la circostanza che il tribunale per i minorenni, nell'emettere la dichiarazione di idoneità all'adozione, abbia espressamente indicato, tra i requisiti richiesti, la differenza di età non superiore a quarant'anni tra adottanti ed adottato.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)