Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 28/02/1992 (Rv. 476008 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - In genere | Azienda di credito - Somme ricevute dai contribuenti a titolo di pagamento dell'IVA - Ritardato versamento all'ufficio dell imposte sul valore aggiunto - Conseguenze - Penale ex art. 12, quinto comma, legge n. 751 del 1976 - Applicazione e riscossione - Procedimento ex legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - In genere
La penale che l'azienda di credito deve corrispondere, ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge 12 novembre 1976 n. 751, per il ritardato versamento, all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto, delle somme ricevute dai contribuenti a titolo di pagamento dell'IVA, costituisce sanzione di natura privatistica. L'applicazione e la riscossione di tale sanzione, pertanto, non possono avvenire con il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, dal momento che questa disciplina solamente l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative. (Conf S.U. mass. n. 469139, 450908, 431156, sulla prima parte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)