Sez. U, Sentenza n. 8985 del 29/08/1990 (Rv. 469139 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - RITARDO DI UNA BANCA NEL VERSAMENTO ALL'UFFICIO IVA DOVUTO IN FORZA DI DELEGA DEL CONTRIBUENTE - PENALE EX LEGGE N. 751 DEL 1976 - CONTROVERSIE RELATIVE TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LA BANCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - RITARDO DI UNA BANCA NEL VERSAMENTO ALL'UFFICIO IVA DOVUTO IN FORZA DI DELEGA DEL CONTRIBUENTE - PENALE EX LEGGE N. 751 DEL 1976 - CONTROVERSIE RELATIVE TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LA BANCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La controversia fra l'amministrazione finanziaria ed una banca, in ordine alla penale applicabile, a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976 n. 751, per il ritardo nel versamento che la banca medesima deve effettuare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in forza di delega del contribuente, esula dalle attribuzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie e spetta alla cognizione del giudice ordinario, in considerazione del fatto che detta delega, nella disciplina del citato art. 12, configura una delegazione passiva di pagamento con effetto liberatorio per il debitore d'imposta, la quale determina, con l'Estinzione del debito di quest'ultimo, la Costituzione a carico della banca di un debito diverso e privo di natura tributaria, con la conseguente natura privatistica della penale del tutto analoga a quella prevista dall'art. 1382 cod. civ.. (Conf 1467/87, mass n 450908; (Conf 6417/83, mass n 431156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)