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Sez. L, Sentenza n. 2467 del 28/02/1992 (Rv. 475989 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Presupposto - Raffronto fra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca - Necessità - Condizione - Limiti - Soglia legale d'invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475989-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

La revoca della pensione d'invalidità - che, a differenza dell' annullamento (avente effetto "ex tunc") ha efficacia "ex nunc" - può essere disposta dall'Inps in base al semplice accertamento della inesistenza, al momento della revoca, di una capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali, essendo necessario il raffronto, fra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca, solo nel caso di revoca di pensione attribuita con sentenza passata in giudicato. In entrambi i casi, peraltro, occorre tener conto della soglia legale di invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento, e, quindi, nel caso di pensione attribuita anteriormente alla legge 3 giugno 1975 n. 160, del limite fissato dall'art. 10, primo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 1971 (implicante l'applicazione del parametro della riduzione a meno della metà non solo per gli impiegati ma anche per gli operai), non rilevando che la concessione della pensione sia stata anteriore a tale sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)