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Sez. 3, Sentenza n. 6059 del 26/03/2004 (Rv. 571563 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente di ente locale - Assunzione degli oneri di difesa da parte dell'ente - Leggi regionali n. 145/80 e n. 87 del 1980 - Amministratori USL Regione Sicilia - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571563-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE

In tema di obbligo dell'ente di assumere a proprio carico il patrocinio legale nei procedimenti di responsabilità civile o penale promossi, nei confronti del dipendente, per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, agli amministratori delle Unità Sanitarie locali della regione Sicilia non è estensibile il disposto dell'art. 39 della legge regionale n. 145 del 1980, che si riferisce al personale dell'amministrazione regionale; né è ad essi applicabile il disposto dell'art. 18 legge reg. n. 87 del 1980 che, nel prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie Locali della regione, non comprende le spese legali affrontate per un procedimento penale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 12/08/1980 num. 87 art. 18, Legge Reg. Sicilia 29/12/1980 num. 145 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)