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Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 14/02/1997 Cc. (dep. 21/03/1997) Rv. 207318 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Richiesta di sequestro avanzata dal pubblico ministero o dal questore - Rigetto - Preclusione processuale all'esercizio dei poteri del tribunale di disporre d'ufficio il sequestro a seguito di nuove indagini - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207318-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, una volta che sia stata esercitata l'azione di prevenzione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, nessuna preclusione all'esercizio d'ufficio dei poteri cautelari ed investigativi del tribunale può derivare da un precedente rigetto della richiesta di sequestro dei beni, trattandosi di provvedimento adottato "rebus sic stantibus" e comunque inidoneo a passare in giudicato, perché insuscettibile di autonoma impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del sequestro dei beni disposto d'ufficio dal tribunale a seguito di ulteriori acquisizioni investigative, anch'esse officiose, dopo che una precedente richiesta di applicazione della misura cautelare sui medesimi beni, avanzata dal pubblico ministero, era stata respinta dallo stesso organo).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)