Sez. L, Sentenza n. 10756 del 02/12/1996 (Rv. 500990 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Efficacia di giudicato - Esclusione - Indagini approfondite e declaratoria sulla esistenza del diritto - Irrilevanza - Deroga - Esplicito passaggio ad una cognizione ordinaria e definizione della lite in ogni suo aspetto - Rilevanza.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
Il provvedimento emesso "ante causam" in sede di procedura d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., sia che accolga sia che respinga l'istanza, è del tutto inidoneo ad assumere valenza di giudicato tra le parti, anche nel caso in cui il giudice adito, prima di emettere il provvedimento, abbia svolto approfondite indagini al fine di accertare la esistenza del diritto e lo abbia dichiarato sussistente ovvero insussistente, poiché in tal caso la declaratoria è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell'ambito di quell'indagine sul "fumus boni iuris" che è propedeutica alla concessione della misura cautelare invocata. A una diversa conclusione può pervenirsi solo nel caso eccezionale in cui il giudice adito in sede di tutela urgente manifesti nel corso del procedimento il proposito di passare dalla cognizione sommaria alla cognizione piena della controversia e pervenga a definire la lite in ogni suo aspetto (ivi compreso quello della ripartizione delle spese tra le parti), negando quindi univocamente il carattere di precarietà delle statuizioni adottate e astenendosi dal fissare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (ai sensi dell'art. 702, secondo comma, abrogato e del vigente art. 669 octies).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)