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Sez. 2, Sentenza n. 1089 del 30/01/1995 (Rv. 490113 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Sentenza di primo grado di rigetto della domanda accolta in sede di procedura ex art. 700 cod. proc. civ. - Perdita di efficacia del provvedimento di urgenza - Necessità del giudicato - Esclusione - Sentenza di accoglimento - Provvedimenti d'urgenza - Loro sostituzione con la sentenza di merito.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490113-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

I provvedimenti di urgenza, essendo volti ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, sicché la loro efficacia cessa se l'esistenza del diritto viene esclusa, ancor prima che suddetta esclusione si formi in giudicato, mentre se viene accertata l'esistenza del diritto i provvedimenti di urgenza vengono sostituiti dalla pronuncia di merito. Ne consegue che il contrasto su di essi deve svolgersi nello stesso giudizio di merito, essendo esclusa la loro autonoma impugnabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)