Sez. 2, Sentenza n. 2921 del 07/04/1990 (Rv. 466499 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - APPELLO AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA - PROCEDIMENTO INSTAURATO SUCCESSIVAMENTE DINANZI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE - SUSSISTENZA DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - APPELLO AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA - PROCEDIMENTO INSTAURATO SUCCESSIVAMENTE DINANZI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE - SUSSISTENZA DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui il giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza, l'impugnazione che una delle parti abbia proposto con il mezzo dell'appello, anziché con il necessario regolamento di Competenza, contro tale decisione, ne comporta (con la rilevabile - anche in Sede di regolamento di Competenza - inammissibilità di quel mezzo) l'incontestabilità con riguardo sia a quella declinatoria di Competenza che alla indicazione del diverso giudice competente, con la conseguenza che resta esclusa con riguardo a quel procedimento, che ne sia seguito per il proposto gravame, la litispendenza in relazione al procedimento che la controparte abbia successivamente instaurato innanzi al giudice indicato come competente, atteso che la litispendenza, presupponendo una effettiva e sostanziale esistenza della causa iniziata per prima, non ricorre allorquando tale pendenza è meramente formale, dovendo la causa essere riassunta davanti al giudice ormai definitivamente competente. (V 2000/89, mass n 462599; (V 4940/88, mass n 459761).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)