Sez. 2 - , Sentenza n. 12 del 03/01/2019 (Rv. 652051 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI CONSORTILI | Consorzio per interventi di ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria - Normativa applicabile - Soggetti gravati dalle relative obbligazioni - Legittimazione passiva.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI CONSORTILI
I consorzi obbligatori per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria, di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 6 del 1998, conv. con l. n. 61 del 1998, agiscono sulla base di norme di diritto privato, rispondendo delle obbligazioni da loro assunte sia i singoli consorziati sia il consorzio stesso che le ha contratte, attraverso il suo presidente, nella qualità di mandatario dei medesimi consorziati. Ne consegue che alla responsabilità del consorzio si somma quella dei suoi membri, determinandosi, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive - del consorzio, per l'intero, e del consorziato, nel limiti della sua quota - che opera in via alternativa o cumulativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2615, Legge Reg. Umbria 12/08/1998 num. 30 art. 7, Decreto Legge 30/01/1998 num. 6 art. 3 com. 5, Legge 30/03/1998 num. 61, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)