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Sez. U, Sentenza n. 1199 del 23/11/2000 (Rv. 542059 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Agente contabile - Consegnatario di immobile di ente locale - Uso difforme dalla dalla destinazione - Responsabilità contabile - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di uso difforme dal verbale col consenso dell'ente.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542059-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Il soggetto che sia consegnatario di bene immobile di un ente locale, in forza di un verbale di consegna, riveste la qualifica di agente contabile, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990, ed è contabilmente responsabile in caso di violazione degli obblighi nascenti dallo stesso verbale; pertanto, allorquando l'uso dell'immobile difforme dalla sua originaria destinazione avvenga non all'insaputa o contro la volontà dell'amministrazione proprietaria ma con il suo consenso, il danno eventualmente cagionato non è connesso alla violazione degli obblighi di consegnatario ma al rapporto sillagmatico tra questi e l'ente e non è fonte di responsabilità contabile; in tal caso, pertanto, non ricorre la giurisdizione contabile ma la generale giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione dell'AGO a conoscere della domanda di risarcimento del danno avanzata da un comune nei confronti del consegnatario di un immobile destinato a pretura e parzialmente da questi utilizzato, con l'espresso consenso dell'amministrazione, ad abitazione propria e dei familiari).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)