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Sez. L, Sentenza n. 2290 del 10/05/1978 (Rv. 391685 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - TRANSAZIONE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - NULLITA DEI FATTI CONTRARI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391685-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - TRANSAZIONE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - NULLITA DEI FATTI CONTRARI - INSUSSISTENZA.*

Qualora le parti abbiano inteso transigere non gia su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'INPS i contributi assicurativi sebbene sul danno che al lavoratore sia derivato o possa prevedibilmente derivare dal mancato o irregolare versamento dei contributi stessi ai fini della pensione di vecchiaia, convenendo di risarcire tale danno mediante la corresponsione di una certa somma, e inapplicabile il disposto dell'art 2115 cod civ, che stabilisce la nullita di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi all'assistenza e alla previdenza. (Conf 216/73, mass n 362035; (Conf 1007/67, mass n 327310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)