Sez. U, Sentenza n. 1239 del 23/01/2004 (Rv. 569639 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Legge della Regione Calabria n. 10 del 1998 - Uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di cani randagi - Previsione di risarcimento del danno in favore del proprietario da parte dell'amministrazione regionale - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
L'art. 25, quarto comma, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del fatto dannoso, concluso il quale con esito favorevole all'interessato l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (senza che la tutela di detta situazione possa essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale), con conseguente giurisdizione, piena e sostitutiva, del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 22/09/1998 num. 10 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)