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Sez. U, Sentenza n. 1734 del 06/02/2003 (Rv. 560272 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Legge della Regione Calabria n. 10 del 1998 - Uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di cani randagi - Previsione di risarcimento del danno in favore del proprietario da parte dell'amministrazione regionale - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560272-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

L'art. 25, comma 4, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del danno, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, indubbiamente configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 22/09/1998 num. 10 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)