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Sez. 1, Sentenza n. 4283 del 01/03/2005 (Rv. 579928 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Legge della Regione Calabria n. 3 del 1986 - Danni al patrimonio zootecnico arrecati da parte di animali protetti o di cani randagi - Indennizzo in favore del proprietario - Natura - Responsabilità aquiliana della Regione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a controversia decisa dal giudice di pace secondo equità.
Stato
decisa il 2005-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579928-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

Il ristoro del danno arrecato al patrimonio zootecnico da determinate specie animali (tra le altre, dal lupo appenninico e dai cani randagi inselvatichiti), disciplinato dalla legge della Regione Calabria n. 3 del 1986, costituisce una forma di compensazione dell'interesse leso, che non rientra nell'ipotesi di responsabilità aquiliana e, quindi, nella controversia proposta nei confronti della Regione dal titolare del patrimonio danneggiato, per ottenere il pagamento dell'indennizzo, non sono applicabili le norme ed i principi che disciplinano la responsabilità aquiliana, sorgendo il diritto al ristoro in presenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dalla legge reg.. (Nella specie, la Corte Cass. ha, quindi, escluso che i principi in tema di responsabilità extracontrattuale configurino principi informatori della materia, che il giudice di pace è tenuto ad osservare nella controversia avente ad oggetto il succitato diritto all'indennizzo, decisa secondo equità, per ragioni di valore).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 27/01/1986 num. 3, Legge Reg. Calabria 22/09/1998 num. 10 art. 25, Legge 14/08/1991 num. 281 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)