Sez. U, Sentenza n. 17553 del 10/12/2002 (Rv. 559110 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Limiti del sindacato delle Sezioni Unite - Motivi inerenti alla giurisdizione - Nozione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo (ipotesi, quest'ultima, che ricorre anche quando il Consiglio di Stato, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato di legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito), con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui invece attengono gli errori "in iudicando" e "in procedendo", i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno - più in particolare - escluso il denunciato sconfinamento nella sfera del merito in un caso nel quale il Consiglio di Stato aveva annullato un decreto ministeriale, avente ad oggetto il riconoscimento della denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena", a causa dell'introduzione, in esso, di un collegamento - non consentito dall'art. 46 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 - tra tale prodotto, richiedente una particolare e tradizionale tecnologia, e una certa zona geografica).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)