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Sez. U, Ordinanza n. 847 del 18/01/2005 (Rv. 579300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decisioni del giudice amministrativo - Sindacato delle Sezioni Unite - Limiti - Motivi inerenti alla giurisdizione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori "in iudicando" e "in procedendo", i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda (In applicazione di questo principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza dello stesso giudice, di rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)