Sez. U, Sentenza n. 5611 del 27/10/1981 (Rv. 416332 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - TEATRO MASSIMO BELLINI - GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CATANIA - ATTIVITÀ ECONOMICA DI TIPO IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI DETTO TEATRO - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - TEATRO MASSIMO BELLINI - GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CATANIA - ATTIVITÀ ECONOMICA DI TIPO IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI DETTO TEATRO - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La gestione del teatro massimo Bellini da parte del comune di Catania, prevista dalla legge regionale 3 marzo 1972 n. 7 fino alla istituzione di un ente lirico autonomo, non configura un'attività economica di tipo imprenditoriale, ma un'attività senza fini di lucro, diretta al perseguimento di interessi di ordine generale nel campo lirico-concertistico, e svolta dal comune medesimo mediante la propria organizzazione pubblicistica, con il contributo e sotto il controllo dei competenti organi regionali e statali. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti del suddetto teatro, ancorché resti assoggettato alla disciplina dettata dai contratti collettivi di lavoro, ha natura di pubblico impiego, e, come tale, è devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf. 3587/80, mass. N. 407427; (Conf. 3493/80, mass. N. 407322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/03/1972 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)