Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 15/02/1996 (Rv. 495853 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Determinazione sulla base della domanda dell'attore - Prospettazione di un rapporto rientrante in una delle previsioni dell'art. 409 c.p.c. - Declinazione della competenza a favore del pretore del lavoro - Limiti - Fattispecie in tema di parasubordinazione.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
Poiché la competenza, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., si desume dal tenore della domanda, una volta che siano stati prospettati da parte dell'attore fatti costitutivi del diritto azionato, tali da dare luogo ad un rapporto rientrante in una delle previsioni dello art. 409 cod. proc. civ., il giudice adito, salvo che essi appaiono "prima facie" privi di fondamento, deve declinare la propria competenza a favore del Pretore in veste di giudice del lavoro.(Nella specie, l'attore aveva dedotto che il credito azionato aveva origine da un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., caratterizzato da una collaborazione professionale continuativa e coordinata, per il collegamento funzionale tra l'attività del professionista e quella del destinatario della prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)