Sez. L, Sentenza n. 6748 del 26/07/1996 (Rv. 498771 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Competenza per materia - Oggetto della domanda e fatti posti a fondamento della medesima - Rilevanza esclusiva - Fattispecie - Domanda di socio di cooperativa di lavoro deducente la natura subordinata del rapporto - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
Ai fini della determinazione del giudice competente per materia si deve fare riferimento - fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti è riservata al giudice - all'oggetto della domanda proposta dall'attore ed ai fatti posti a fondamento della stessa, mentre sono del tutto irrilevanti, al suddetto fine, le contestazioni formulate dal convenuto. Devono essere pertanto attribuite alla competenza del giudice del lavoro le controversie nelle quali il socio di una società cooperativa di lavoro abbia formulato la sua domanda contro la società deducendo la natura sostanziale di lavoro subordinato come propria del rapporto, in modo da presupporre, esplicitamente o anche implicitamente, la concorrenza di due distinti rapporti, e cioè quello sociale e quello di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)