Sez. L, Sentenza n. 11211 del 12/11/1997 (Rv. 509821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale - Onere della prova - A carico del lavoratore - Qualità di apprendisti di taluni dipendenti (e conseguente loro non computabilità) - Rilievo da parte del datore di lavoro - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Questione implicante accertamenti di fatto - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Benché gravi sul lavoratore l'onere di provare il requisito dimensionale, relativo al numero di dipendenti addetti all'unità produttiva, costituente presupposto dell'applicabilità del regime di stabilità reale di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro, a fronte di risultanze istruttorie evidenzianti la sussistenza di un numero di lavoratori subordinati superiori al limite richiesto, non può dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione (nella specie, dopo avere censurato la sentenza di primo grado allegando solamente di non avere alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti) che alcuni dei dipendenti non debbono essere compresi nel calcolo in quanto apprendisti (art. 21, comma settimo, legge n. 56 del 1987), poiché un simile motivo di ricorso, pur non facendo riferimento a una questione integrante un'eccezione in senso stretto, importa l'accertamento di circostanze di fatto e quindi è incompatibile con i limiti e la natura del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 21 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)