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Sez. L, Sentenza n. 2268 del 18/03/1996 (Rv. 496415 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale dell'azienda - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fatto costitutivo inerente alle condizioni dell'azione del lavoratore licenziato - Configurabilità - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore medesimo - Deduzione della mancanza del suddetto requisito - Mera difesa del datore di lavoro - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496415-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Il requisito delle dimensioni dell'impresa, con riguardo al numero dei dipendenti occupati, ai fini dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, è in ogni caso verificabile dal giudice d'ufficio, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, e si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita dal lavoratore licenziato, che deve essere provato da quest'ultimo, con la conseguenza che la deduzione della mancanza di tale requisito, effettuata dal datore di lavoro, integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni stabilite dall'art. 416 e 437 cod.proc.civ.(Principio affermato con riguardo a fattispecie sottratta ratione temporis alla legge 11 maggio 1990, n. 108).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)