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Sez. 1 - , Sentenza n. 8242 del 27/11/2018 Cc. (dep. 25/02/2019) Rv. 274918 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Esecuzione - Pericolosità sociale - Attualità - Circostanze successive alla commissione del reato - Rilevanza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274918-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

Al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere eseguita una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)