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Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 11/05/2017 Cc. (dep. 21/09/2017) Rv. 271008 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Applicazione - Giudizio di pericolosità sociale - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271008-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, la prognosi di pericolosità sociale non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)