Sez. 4, Sentenza n. 18334 del 21/06/2017 Ud. (dep. 26/04/2018) Rv. 272738 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale medica - Istituzioni sanitarie complesse - Posizione di garanzia - Individuazione - Soggetto in posizione apicale - Limiti - Ragioni - Fattispecie.
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Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto col principio costituzionale di personalità della responsabilità penale. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l'omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell'arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)