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Sez. L, Sentenza n. 5154 del 09/11/1978 (Rv. 394903 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - DESUMIBILITA DALL'ART 36 COST - ESCLUSIONE - IMPOSIZIONE IN VIRTU DI NORME IMPERATIVE O DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITA AGGIUNTIVA AD ALCUNI LAVORATORI - SPETTANZA ANCHE A LAVORATORI AVENTI QUALIFICA DIVERSA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (INDENNITA DI VESTIARIO PREVISTA DAL CCNL 26 MARZO 1972 PER GLI ADDETTI ALLE RIPRESE TELEVISIVE).*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394903-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - DESUMIBILITA DALL'ART 36 COST - ESCLUSIONE - IMPOSIZIONE IN VIRTU DI NORME IMPERATIVE O DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITA AGGIUNTIVA AD ALCUNI LAVORATORI - SPETTANZA ANCHE A LAVORATORI AVENTI QUALIFICA DIVERSA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (INDENNITA DI VESTIARIO PREVISTA DAL CCNL 26 MARZO 1972 PER GLI ADDETTI ALLE RIPRESE TELEVISIVE).*

Il principio della parita di trattamento retributivo non e enunciato nell'art 36 cost il quale si limita a prescrivere che la retribuzione sia sufficiente e proporzionata, ne e imposta da norme imperative o di ordine pubblico secondo la previsione degli artt 1418 e 1343 cod civ, ma e espresso dall'art 3 cost il quale si rivolge al legislatore e non vincola l'autonomia privata, individuale o collettiva che sia. Pertanto, se una determinata indennita aggiuntiva, riconosciuta ad alcuni lavoratori, spetta anche a lavoratori aventi qualifica diversa, va compiuto sulla base del contratto collettivo di categoria. (nella specie, la suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito rinviando ad altro giudice l'esame della questione circa la spettanza della indennita di vestiario agli impiegati tecnici "fonici", sulla base del contratto unico nazionale 26 marzo 1972 per impiegati ed operai addetti alle riprese televisive).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 26/03/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)