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Sez. 1, Sentenza n. 356 del 22/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 203664 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero | Richiesta basata sull'esito di intercettazioni - Allegazione del provvedimento autorizzativo all'effettuazione delle stesse - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203664-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero

Il mancato inserimento, fra gli atti trasmessi al giudice dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., a corredo di una richiesta di misura cautelare basata sull'esito di intercettazioni, del decreto autorizzativo all'effettuazione di queste ultime, non comporta alcuna nullità dell'ordinanza applicativa della suddetta misura, in quanto gli atti da presentare a norma della disposizione summenzionata sono solo quelli di natura sostanziale, rilevando l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni unicamente ai fini della prova da valutare in giudizio

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)