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Sez. 3, Sentenza n. 129 del 17/01/1997 Cc. (dep. 19/03/1997) Rv. 207285 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Richiesta basata sull'esito di intercettazioni - Allegazione del provvedimento autorizzativo all'effettuazione delle stesse - Necessità - Esclusione - Riesame - Eccepita illegittimità delle intercettazioni o lamentata mancanza agli atti del decreto autorizzativo - Tribunale - Conferma della misura cautelare - Motivazione - Requisiti.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207285-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Nel caso in cui la misura cautelare è richiesta dal Pubblico Ministero sulla base delle risultanze di intercettazioni telefoniche, poiché il decreto che ha autorizzato l'intercettazione consente di controllare la legittimità delle intercettazioni effettuate, ma è irrilevante al fine di valutare l'entità degli indizi esistenti a carico dell'indagato, correttamente il Giudice per le indagini preliminari può disporre la misura cautelare anche in assenza di un tale decreto, se no vi è motivo alcuno per ritenere che le intercettazioni non siano state effettuate legittimamente. Ma, poiché si tratta di una mera presunzione di legittimità, qualora l'interessato in sede di riesame eccepisca l'illegittimità delle intercettazioni o comunque lamenti che agli atti manca il decreto che le ha autorizzate, il Tribunale, se conferma il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare, ha l'obbligo di indicare in motivazione le ragioni per le quali, pur in mancanza del decreto autorizzativo, ritiene che le intercettazioni sono state effettuate legittimamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)