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Sez. 6, Sentenza n. 1439 del 26/03/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208893 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Richiesta di misura cautelare basata sul risultato di intercettazioni - Mancata allegazione dei decreti autorizzativi - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208893-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

Nel caso in cui la misura cautelare è richiesta dal pubblico ministero sulla base dei risultati di intercettazioni telefoniche, devono essere allegati, a pena di inutilizzabilità di tale mezzo di ricerca della prova, i relativi decreti autorizzativi, perché solo attraverso l'esame di tali atti il giudice investito della richiesta può esercitare il controllo di legalità che gli compete, accertando se sono state effettivamente osservate le disposizioni dell'art. 267 cod. proc. pen.. Nè si può sostenere l'inutilità di inviare i decreti autorizzativi allo stesso organo che li ha precedentemente emessi, poiché il giudice per le indagini preliminari non trattiene documentazione di simili provvedimenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)