Sez. 4, Sentenza n. 7464 del 24/03/1981 Ud. (dep. 28/07/1981) Rv. 149949 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIRETTORE TECNICO - OBBLIGHI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIRETTORE TECNICO - OBBLIGHI.*
Ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 il direttore tecnico dei lavori non è tenuto a rendere edotto il lavoratore di ogni rischio generico, che a chiunque può capitare indipendentemente dall'uso dei macchinari predisposti, bensì soltanto dei rischi specifici, e cioè delle possibili conseguenze dannose che si verifichino durante l'attività lavorativa di sua Competenza, realizzata, per l'appunto, con l'uso di quei macchinari. (V mass n 139425, ex adverso; (V mass n 112772, ultima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)