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Sez. L, Sentenza n. 2510 del 10/03/1987 (Rv. 451656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - NOZIONI RISPETTIVE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSOGGETTABILITÀ AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA PER L'INTERO O NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - NOZIONI RISPETTIVE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSOGGETTABILITÀ AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA PER L'INTERO O NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO.*

L'ipotesi della trasferta - la cui indennità, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, fa parte della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale nella misura del cinquanta per cento - presuppone un mutamento temporaneo e provvisorio del normale luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, disposto unilateralmente dal datore di lavoro, nell'Esercizio dei suoi poteri organizzativi e direttivi, per far fronte a particolari esigenze di servizi, emerse, senza che ne sia prevista l'insorgenza, in una località diversa dalla abituale Sede di lavoro. Detta trasferta, pertanto, non può configurarsi allorché, secondo una specifica previsione contrattuale, la prestazione di lavoro debba essere normalmente eseguita in una località diversa da quella della Sede dell'azienda o di una sua unità produttiva, cui è addetto il lavoratore, ricorrendo invece in tale ipotesi l'adempimento della prestazione lavorativa in una diversa località in esecuzione di un'obbligazione assunta dai lavoratori, in forza di pattuizione collettiva o individuale, nei confronti del datore di lavoro, a sua volta obbligatosi a compensarne il disagio connaturale all'ambulatorietà della prestazione lavorativa con un emolumento forfettariamente predeterminato. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione assicurativa l'intera indennità di trasferta corrisposta ai montatori di impianti telefonici impegnati nell'interno dell'area urbana ed assoggettabile alla stessa contribuzione solo nella misura del cinquanta per cento, anziché per l'intero, l'indennità corrisposta ai montatori operanti all'esterno del perimetro urbano. La S.C. ha giudicato corretta la prima statuizione ed annullato la seconda). (V 5722/85, mass n 442908; (V 3292/85, mass n 440958; (V 1057/84, mass n 433221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)