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Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 30/03/2006 (Rv. 587834 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA | Data dell'udienza di comparizione - Erronea indicazione in giorno anteriore a quello della notificazione della citazione - Nullità della citazione - Errore immediatamente riconoscibile - Condizione - Esclusione della nullità.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587834-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA

In tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perchè anticipata rispetto a quella di notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 21gennaio 1999 per l'udienza del 19 maggio 1998), non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo buona fede (art. 88 cod. proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)