Sez. 1, Sentenza n. 15498 del 11/08/2004 (Rv. 575353 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Data - Errore nell'indicazione - Nullità - Condizioni - Accertamento - Spettanza - Giudice del merito - Affermazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
In tema di vizi dell'atto di citazione, affinché ricorra la causa di nullità prevista dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., deve aversi totale mancanza della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, a cui è equiparabile l'assoluta incertezza sulla medesima. È compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della udienza di comparizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)