Sez. 1, Sentenza n. 37536 del 08/11/2006 Cc. (dep. 14/11/2006) Rv. 235028 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Stato di tossicodipendenza - Rilevanza riconosciuta dalla legge n. 49 del 2006 - Immediata applicabilità - Ragione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
La modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, con l'aggiunta che tra gli elementi incidenti sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva rientra la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, quantunque introdotta nel codice di procedura penale, ha natura sostanziale ed è, quindi, di immediata applicazione, a nulla rilevando che quest'ultima debba avvenire in fase esecutiva, in quanto è lo stesso art. 671 ad aver fatto venir meno gli effetti dell'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuta corretta l'esclusione, deliberata prima della legge n. 49 del 2005, dell'unicità del disegno criminoso per il solo fatto della tossicodipendenza dell'imputato, ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame, alla luce del diritto sopravvenuto, da parte del giudice dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 1, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)