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Sez. 4, Sentenza n. 24879 del 08/05/2007 Ud. (dep. 26/06/2007) Rv. 236851 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Stato di tossicodipendenza - Rilevanza riconosciuta dalla legge n. 49 del 2006 - Immediata applicabilità - Ragione.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236851-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

La modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, con l'aggiunta che tra gli elementi incidenti sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva rientra la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, quantunque introdotta nel codice di procedura penale, ha natura sostanziale ed è, quindi, di immediata applicazione, a nulla rilevando che quest'ultima debba avvenire in fase esecutiva, in quanto è lo stesso art. 671 ad aver fatto venir meno gli effetti dell'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame, alla luce del diritto sopravvenuto, da parte del giudice dell'esecuzione, limitatamente alla configurabilità della continuazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 vicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)