Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26130 del 19/12/2016 (Rv. 642772 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per dichiarazione di fallimento - Notifica ex art. 140 c.p.c. al legale rappresentante della società debitrice risultante dal registro delle imprese - Validità - Cessazione della carica comunicata al registro delle imprese - Opponibilità a terzi - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento effettuata ex art 140 c.p.c. alla società debitrice, in persona del legale rappresentante risultante dal registro delle imprese, è validamente effettuata nonostante la previa intervenuta comunicazione a quest'ultimo della cessazione della carica, essendo la variazione della rappresentanza opponibile ai terzi solo a far data della sua effettiva iscrizione nel menzionato registro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)